Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione o di inviare una comunicazione – adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali – può, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso” rimediare all’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei rediti, versando una sanzione da Euro 250,00 tramite il modello di pagamento F24.
Il codice tributo da utilizzare è il “8114” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis” ed il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le modalità di compilazione di seguito descritte.
Sezione “CONTRIBUENTE”
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Sezione “ERARIO E ALTRO”
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
Non è possibile compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente ed il ravvedimento è possibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per accedere al beneficio del ravvedimento operoso è necessario che il contribuente:
- effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 Euro senza compensazione.
Ricordo che l’invio della comunicazione ENEA deve essere effettuato entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (non necessariamente coincidente con il momento del pagamento) ed è previsto sia per interventi con detrazione ecobonus che per alcuni interventi con detrazione edilizia, tuttavia nelle due fattispecie l’inadempimento ha conseguenze differenti:
- interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus”. La detrazione è subordinata all’invio della comunicazione all’Enea che pertanto non è adempimento solo formale ma sostanziale. L’omessa comunicazione fa venire meno il diritto alla detrazione; il ravvedimento operoso può pertanto essere utilizzato nei casi di comunicazioni omesse, comunicazioni annullate, comunicazioni compilate on line ma non inviate;
- alcuni interventi con detrazione edilizia “bonus Casa” appositamente individuati e che comportano un efficientamento energetico. La comunicazione ENEA non ha una finalità fiscale ma solo informativa per monitorare i risparmi energetici conseguiti: si tratta di un adempimento comunque obbligatorio ma la sua omissione non fa venire meno il diritto alla detrazione fiscale. L’omesso invio può essere effettuato senza il pagamento di sanzioni.