La Camera dei Deputati, con voto di fiducia, ha approvato la legge di bilancio con il medesimo testo approvato dal Senato. Riporto di seguito le prime indicazioni in attesa di riflessioni più approfondite.
Superbonus 110%
Sono state confermate le modifiche previste al Superbonus di seguito indicate.
Beneficiari | Detrazione | SAL 30% | SAL 60% | Termine detrazione |
Condomini ed edifici plurifamiliari | 110% | 31/12/2023 | ||
Condomini ed edifici plurifamiliari | 70% | 31/12/2024 | ||
Condomini ed edifici plurifamiliari | 65% | 31/12/2025 | ||
Persone fisiche | 110% | 30/06/2022 | 31/12/2022 | |
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 110% | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Gli interventi trainati seguono le tempistiche degli interventi trainanti.
Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e altri bonus edilizi
Ecobonus, bonus casa, sismabonus sono prorogati fino al 31/12/2024 con le percentuali di detrazione attualmente in vigore.
Il bonus facciate è prorogato fino al 31/12/2022 con la percentuale di detrazione al 60%.
Sconto in fattura e cessione del credito prorogate al 2024
Prorogate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito previste all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ricordo che le opzioni possono essere utilizzate per i seguenti bonus:
- recupero del patrimonio edilizio (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986);
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere d), DPR 917/1986);
- efficienza energetica (ecobonus, art. 14 del D.L. 63/2013);
- adozione di misure antisismiche (sismabonus, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, L. 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) DPR (17/1986);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L.63/2013);
- interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti (art. 119-ter del D.L. 34/2020).
Asseverazione delle spese e visto di conformità
La legge di bilancio abroga il Decreto 157/2021 cd “antifrodi” che aveva esteso gli obblighi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi nei casi di esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura dal 12 novembre 2021. Trattandosi di abrogazione l’effetto ha efficacia retroattiva: “Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.”
La legge di bilancio ripropone comunque le disposizioni antifrode circoscrivendole agli interventi del bonus facciate ed a quelli di importo complessivo di spesa superiore a 10.000 Euro (da intendersi comprensivo di IVA nel caso di clienti privati): “le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
Accanto quindi ai lavori di importo non superiore a 10.000 euro sia con unica fattura che con fatture frazionate (ad esclusione di quelli rientranti nel bonus facciate), dal 1° gennaio 2022 non vi sarà obbligo di asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità per i lavori in edilizia libera.
Per capire di quali lavori si tratta è necessario consultare il Glossario dell’edilizia libera, approvato con il decreto MIT del 2 marzo 2018, e che contiene l’elenco delle principali opere realizzabili senza titolo abilitativo, ossia CILA, SCIA o permesso di costruire (link per consultare il Glossario https://www.termoimpianti1950.it/wp-content/uploads/2022/01/Glossario_unico_edilizia_libera.pdf )
Principalmente si tratta di interventi di manutenzione ordinaria ma vi rientrano anche quelli impiantistici (agevolati con le detrazioni bonus casa ed ecobonus), ad esempio:
- sostituzione di serramenti e infissi;
- rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico e gas;
- rinnovamento e sostituzione dei servizi igienici e idro-sanitari;
- installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento messa a norma dell’impianto di climatizzazione;
- installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW);
- eliminazione delle barriere architettoniche (Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio);
- installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).
Nei casi nei quali rimane l’obbligo di asseverazione e visto, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese diventano detraibili; la legge di bilancio 2022 pone così rimedio all’assenza di detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità per spese agevolate con bonus edilizi diversi dal 110%.