Decreto Antifrode in vigore dalle comunicazioni presentate dal 12/11/2021- L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione – Il sospetto riciclaggio blocca le cessioni del bonus
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto “antifrode” DL 157 dell’11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021, riguardante il Superbonus 110% e gli altri bonus per interventi edilizi/impiantistici; il decreto si è reso necessario in seguito alle frodi scoperte dall’Agenzia delle Entrate, er un valore di circa 800 milioni di Euro.
I principali punti del decreto riguardano: introduzione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, il riferimento a massimali specifici di costo, la possibilità di sospendere per 30 giorni la cessione dei crediti, il blocco della cessione dei crediti nel caso di sospetto riciclaggio di denaro. Il testo del decreto legge è consultabile al https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-11&atto.codiceRedazionale=21G00173&elenco30giorni=false
Due nuovi adempimenti
Il decreto “antifrode” ha introdotto in particolare due nuovi obblighi relativi alle comunicazioni da inviare a partire dal 12/11/2021 per i contribuenti che vogliono beneficiare delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020) per tutte le detrazioni edilizie “bonus casa”, “ecobonus”, “sismabonus”, bonus facciate”, analogamente a quanto già previsto per la superdetrazione 110%. I nuovi adempimenti a carico del contribuente che vuole beneficiare delle predette opzioni sono:
– il visto di conformità da parte di un professionista abilitato “contabile/fiscale”;
– l’asseverazione della congruità delle spese da parte di un professionista abilitato “tecnico/edilizio”.
Entrambe le misure comporteranno ulteriori spese per i contribuenti che effettuano gli interventi.
È stato quindi approvato con Provvedimento n. 312528 dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che recepisce le modifiche introdotte dal DL 157/2021. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha segnalato che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.
L’invio telematico della comunicazione ad Agenzia delle Entrate potrà essere predisposto solo dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità, il quale è tenuto ad effettuare una verifica formale della documentazione comprovante il diritto alla detrazione fra cui l’asseverazione della congruità dei prezzi rilasciata dal tecnico abilitato.
Il riferimento ai prezzari
Al fine di evitare l’aumento indiscriminato degli importi delle fatture occorre fare riferimento ai prezzari delle opere edili-impiantistiche.
In particolare il riferimento riguarderà il bonus casa e soprattutto il bonus facciate il quale non prevede dei massimali di spesa da rispettare per gli interventi ed è quello che sta facendo registrare il maggior numero di computi metrici “eccessivi”.
L’attestazione di congruità dei prezzi dovrà fare riferimento non solo ai prezzari regionali e DEI, individuati dal DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica (art. 1, comma 1, lett. a) n. 2) DL 157/2021“antifrode”).
Sono quindi opportuni tempestivi chiarimenti sulla disciplina transitoria anche perché, se è evidente che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12/11/2021 anche se relativi a spese sostenute in precedenza, sembra ragionevole che l’attestazione di congruità dei prezzi non riguardi le spese che per cassa (o per competenza se il beneficiario è un’impresa) sono state sostenute prima del 12 novembre 2021, anche se la relativa comunicazione di opzione venga presentata solo a partire da tale data.
Sospensione delle cessioni per operazioni sospette
Il decreto legge anti-frode stabilisce che, nel caso in cui emergano “profili di rischio” tra i beneficiari dei bonus, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo massimo di 30 giorni la cessione del credito anche sottoforma di sconto in fattura. La sospensione sarà comunicata agli interessati; nel caso in cui dalle verifiche non dovessero emergere attività fraudolente, si potrà procedere all’utilizzo della cessione del credito. In caso contrario, si darà avvio ai procedimenti sanzionatori nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
I profili di rischio che rendono possibile la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- i controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Tra i “filtri preventivi” antifrode introdotti, occorre sottolineare anche quello del nuovo art. 122- bis del DL 34/2020, secondo il quale i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ossia tutti gli intermediari bancari e finanziari, che intervengono nelle cessioni dei crediti, non procedono all’acquisizione degli stessi in tutti i casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela e di sospetto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
In caso di operazione sospetta nascono l’obbligo della segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e dell’astensione al compimento dell’operazione di acquisire crediti di imposta.
Novità anche per la detrazione 110%
È stato modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate in quanto l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.
Il visto di conformità deve essere rilasciato da un iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; nel registro dei revisori legali; nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale.
Fino al 11/11/2021 il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus 110%.
In particolare si evidenzia che la Comunicazione relativa all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito può essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità